Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Sala Consilina nell'ambito della regione Campania.
      2. La circoscrizione della provincia, con capoluogo Sala Consilina, comprende i comuni di Alfano, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitàcolo, Caggiano, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pìttari, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Ispani, Laurino, Laurito, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadàspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsàia, Tortorella, Vibonati.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Sala Consilina.